Eredi e legatari

Eredi e legatari
L’art. 588 del codice civile stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, siano a titolo universale e attribuiscano la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”. E’ quindi erede chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o, in una quota di esso. E’ legatario invece colui che acquista diritti patrimoniali specifici. La distinzione tra erede e legatario è sostanziale, in quanto l’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi, e quindi risponde dei debiti ereditari. A volte l’attribuzione della qualifica di erede piuttosto che di legatario può essere controversa. Si può per esempio presentare il caso in cui il testamento, pur contenendo disposizioni specifiche, istituisca il beneficiario quale erede e non quale legatario, se risulta che il testatore ha inteso attribuire quei beni quale quota del patrimonio. Si può inoltre presentare il caso in cui nel testamento i termini “eredità” e “legato” siano usati impropriamente: in tale situazione la sostanza prevale sulla forma, contano cioè le reali volontà del testatore.

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antonio bellecci

Sono un architetto delle scelte La mia mission: scoprire il tuo perché

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