Le sanzioni tributarie non si trasmettono sugli eredi – 6/3/2019

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Con l’accettazione dell’eredità, i debiti fiscali del defunto si trasmettono sugli eredi che hanno accettato (o hanno accettato con beneficio di inventario). Per i redditi posseduti dal defunto prima della sua morte gli eredi sono solo responsabili dell’imposta dovuta e, rispondono in solido delle obbligazioni tributarie. Le sanzioni eventualmente addebitabili al defunto non possono essere richieste all’erede. Tanto le sanzioni amministrative, quanto quelle tributarie, non si trasmettono quindi agli eredi, anche dopo l’accettazione dell’eredità. Nel primo gruppo rientrano ad esempio le multe stradali o, le sanzioni del prefetto per l’emissione di assegni a vuoto. Nel secondo gruppo, le sanzioni che derivano da violazioni tributarie, come l’omesso o il ritardato pagamento delle imposte. Applicando questo principio, la Cassazione (sentenza del 6/3/2019), in tema di Imu, ha detto che gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni per l’inesatto o mancato versamento dell’imposta municipale sugli immobili da parte del de cuius.

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antonio bellecci

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