Premesso che, alla data di apertura della successione, il criterio generale per la determinazione della base imponibile è quello del valore venale in comune commercio, vi sono delle eccezioni relativamente ad alcuni beni e diritti.
Con riferimento alle opere d’arte, l’art. 9 TUS prevede che si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e, mobilia, per un importo pari al 10% del valore dell’asse ereditario netto (ovvero, eccedente la franchigia) anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.
Un esempio ci aiuterà a capire meglio. Il padre lascia in eredità al figlio un patrimonio (senza includere le opere d’arte) di 1,5 milioni di euro. Non avendo mai ricevuto donazioni mentre il padre era in vita (potendo godere quindi della piena franchigia di 1 milione), la norma presume che siano compresi nell’asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari a 50.000 € (cioè il 10% dell’importo eccedente la franchigia, pari a 500.000 €) e, pretenderà un’imposta pari a 2.000 € (4% di 50.000 €), senza alcuna ulteriore imposizione su importi di denaro, gioielli e mobilia (il 4% è l’attuale aliquota dovuta dai parenti in linea retta qualora si ecceda il milione di euro di franchigia)
La norma in esame definisce “mobilia: l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni”, ricomprendendo anche le opere d’arte che i collezionisti possiedono nelle loro case private. Pertanto, questo regime agevolato, non si applica nel caso in cui la collezione è custodita in luoghi diversi dalle private abitazioni, come caveaux, depositi etc, su cui si applicherà l’imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere d’arte. Attenzione ai casi in cui gli eredi hanno la necessità di indicare, nella dichiarazione di successione, il valore di una o più opere d’arte. In questi casi, si agirà diversamente.

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