Donazione informale tra genitori e figli senza tassazione

Quante volte ci siamo domandati: posso fare un bonifico a mio figlio? Che causale devo indicare? Devo fare un atto dal notaio? Devo pagare delle imposte? Con la sentenza n.7442 emessa dalla sezione tributaria della Cassazione il 20.03.2024, è stato stabilito che le donazioni informali e/o indirette, cioè effettuate in assenza di forma scritta, sono esenti da imposte perché non c’è obbligo di registrazione, intendendosi ad esempio per donazioni informali il genitore che da denaro al figlio e, per donazioni indirette, il genitore che paga la casa del figlio.

La tassazione scatta infatti solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

È questa la rilevante decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata ieri, dalla quale esce malconcia la circolare 30/2015 delle Entrate, qualificata come «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui genericamente asserisce che l’imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)».

Pertanto si stabilisce che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta «da atti soggetti alla registrazione». Ne consegue, che, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e, non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione «volontaria» della donazione stessa o, che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia «confessata» dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

Ovviamente, vanno sempre considerati gli aspetti di carattere successorio e civilistico delle donazioni, che rimangono immutati:

1) La donazione resta soggetta a “collazione”, cioè deve essere aggiunta al patrimonio del defunto ai fini del calcolo del cosiddetto “coacervo successorio”, ovvero il montante patrimoniale da spartire tra gli eredi. Inoltre, la stessa donazione rileva anche ai fini del calcolo della quota legittima.

2) Come stabilito nel 2017 dalla Corte di Cassazione, le donazioni non di modico valore, in assenza di un atto pubblico (informali, indirette), sono nulle. Ciò significa che si viene a determinare un corrispondente credito a favore del donante verso il beneficiario delle somme donate di cui lo stesso donante, o i suoi aventi causa (gli eredi), avranno diritto in futuro di chiederne la restituzione.

Meglio chiedere ad consulente, non credete?

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antonio bellecci

Sono un architetto delle scelte La mia mission: scoprire il tuo perché

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